Art. 2.

      1. I partiti politici regolano in piena autonomia, negli statuti e nei regolamenti interni, la propria organizzazione e il proprio funzionamento nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) chiunque ha diritto di iscriversi ai partiti politici, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente ai sensi dello statuto. Le domande di iscrizione devono essere accettate o rigettate entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta;

          b) deve in ogni caso essere consentita la formazione di maggioranze e di minoranze sulle questioni inerenti la definizione degli indirizzi politici e delle decisioni relative a comportamenti politici;

          c) deve essere in ogni caso assicurata, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice, delle minoranze costituitesi su mozioni politiche presentate nelle sedi di dibattito interno, che hanno raccolto almeno il 5 per cento dei voti;

          d) deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, in proporzione alla consistenza organizzativa, nella designazione dei consigli di amministrazione e degli organismi in genere che gestiscono i fondi finanziari dei partiti politici;

          e) le risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dagli organi statutariamente competenti, devono essere ripartite tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata. Il rispetto della presente disposizione costituisce elemento di valutazione ai fini della verifica della corrispondenza del bilancio alle norme sul finanziamento pubblico stabilite dall'articolo 3;

          f) deve essere previsto che la scelta delle candidature dei partiti e dei movimenti politici per le elezioni a tutti i livelli

 

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avvenga mediante meccanismi di elezioni primarie a suffragio segreto. Alle elezioni primarie possono partecipare gli iscritti ai medesimi partiti o movimenti politici nonché i cittadini che volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolgono le elezioni, si sono iscritti in un registro di elettori del partito o del movimento politico tenuto da un notaio indicato dal partito o dal movimento politico stesso.